SICURYS CONSULTING SRL
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SICUREZZA CANTIERI: C.S.P. C.S.E. e R.d.L.
Per garantire la sicurezza nei cantieri la normativa vigente impone l'obbligo di individuare più soggetti con posizione di garanzia e compiti specifici durante le fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera.
Tali figure sono:
- Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera. Il Committente ha l’obbligo di nominare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), di verificare il loro operato, di accertare l’idoneità tecnico professionale di imprese affidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi, nonché di trasmettere e aggiornare la Notifica Preliminare agli Organi Competenti.
- Il Responsabile dei Lavori (R.d.L.) è il soggetto a cui il Committente può delegare i propri compiti di nomina, supervisione e controllo in materia di sicurezza cantieri. Il R.d.L., quando nominato, svolge le funzioni del Committente durante la progettazione ed esecuzione dell'opera, nominando i Coordinatori per la Sicurezza (CSP e CSE), controllando il loro operato, verificando l’idoneità tecnico professionale delle imprese ed inviando/aggiornando la Notifica Preliminare. In caso di mancata nomina, le responsabilità connesse ai sopraindicati obblighi ricadono integralmente sul Committente.
- Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) è il professionista incaricato dal Committente di analizzare e valutare preventivamente tutti i potenziali fattori di rischio correlati al cantiere. La legge prevede la nomina in concomitanza col progettista e il suo ruolo consiste nell’individuare misure di prevenzione, misure di coordinamento e scelte progettuali atte a rendere l'opera “sicura". Il CSP predispone il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo dell’Opera (FO) i cui contenuti minimi sono definiti dall’Allegato XV e dall'Allegato XVI del TUS.
- Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) è il professionista incaricato dal Committente per garantire il rispetto delle norme di salute e sicurezza durante l’esecuzione del cantiere. La legge prevede la nomina prima dell’inizio dei lavori e il suo ruolo consiste nel verificare l’idoneità della documentazione di sicurezza predisposta dalle imprese, nell’effettuare sopralluoghi in cantiere e nel coordinare le attività di imprese affidatarie, imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi al fine di evitare interferenze pericolose.
- Il supervisore per la sicurezza chiamato anche Safety Supervisor o Safety Controller è colui che svolge attività di audit per nome e conto del Committente sia in fase di progettazione che di esecuzione relazionando, a seconda dei casi, sull’operato del CSP, del CSE, del RdL o più in generale sul rispetto delle norme di sicurezza in cantiere. Tale figura non è definita specificatamente dalla normativa vigente e dal TUSL ma rappresenta una prassi comune soprattutto sui cantieri di grandi dimensioni o ove sono richiesti elevati standard qualitativi e di sicurezza. Sicurys Consulting Srl forte della esperienza maturata su cantieri civili e industriali di rilevanza nazionale, grazie all’impiego di risorse altamente specializzate è in grado di ricoprire, lato Committenza, i seguenti incarichi:
- Responsabile dei Lavori (R.d.L.)
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
- Supervisore sicurezza cantieri - Safety Controller - Alta Sorveglianza
Inoltre, Sicurys Consulting S.r.l. è in grado di supportare le imprese edili e le General Contractor con i seguenti servizi:
- Assunzione incarico RSPP esterno;
- Assunzione incarico Supervisore Tecnico della Sicurezza;
- Predisposizione POS;
- Redazione Valutazioni Rischi Specifici (DVR, PIMUS, protocolli Covid-19,
- Valutazione Rischio Rumore, Vibrazioni, Chimico, Impatto Acustico, Impatto Ambientale, ecc.);
- Verifica Idoneità tecnico professionale di subappaltatori e fornitori;
Progettazione e Direzione dei Lavori
Il progettista è colui che redige un progetto, di carattere architettonico o tecnico. Ai sensi del D.Lgs. 222/2016 risulta obbligatorio predisporre uno dei seguenti documenti al fine dell’autorizzazione dell’Ente:
- SCIA La Segnalazione Certificata di Inizio Attività consente di realizzare opereriguardanti anche le parti strutturali di un edificio. Una volta presentata ladomanda di SCIA, è possibile iniziare i lavori fin da subito. All’interno della SCIA ricadono i cosiddetti interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001.
- PDC Il Permesso di Costruire riguarda tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. In particolare, gli interventi che ricadono all’interno di questo titolo abilitativo sono regolamentati dall’art. 10 del DPR 380/2001. Recentemente è stata introdotta la SuperSCIA, un’alternativa veloce al PdC.
- CILA La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata da un progettista abilitato. Comprende tutti i lavori non compresi dalle categorie precedenti. In questo caso il tecnico assevera sotto la sua responsabilità che i lavori rispettano la normativa vigente. Gli interventi soggetti a CILA non comprendono le modifiche